RegolamentoTitolo I

Art. 18

In vigore dal 19 feb 1915
Durante i periodi di divieto stabiliti dall' è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-18

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