Regolamento›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 19 feb 1915
L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da Provincie, Comuni od altri enti aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell' della legge, sarà data dal prefetto della Provincia, il quale ne invierà notizia al Ministero di agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-23