RegolamentoTitolo III

Art. 24

In vigore dal 19 feb 1915
Gli agenti ordinari dei Comuni devono vigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire in qualsiasi località (compresi anche i pubblici esercizi), e, nei Comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario. Se essi non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo