Regolamento›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 26 lug 1923
In ciascuna Provincia del Regno il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà con suo decreto istituire una Commissione per la pesca fluviale e lacuale.
La Commissione dovrà:
1° studiare e proporre le disposizioni regolamentari che l'esperienza abbia dimostrate necessarie;
2° raccogliere i materiali per una statistica annuale della pesca fluviale e lacuale;
3° dare, a richiesta del Governo, delle Provincie e dei Comuni, o anche di propria iniziativa, il suo parere sopra argomenti che riguardino in modo diretto o indiretto l'anzidetta pesca e la tutela della pescosità in caso di derivazioni di acque e in altre occasioni;
4° formulare, su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'elenco delle reti e degli altri attrezzi di pesca nella Provincia, in conformità dell';
5° promuovere la diffusione dei migliori metodi di pesca e l'incremento delle industrie ad essa attinenti;
6° rendere popolari le nozioni relative alla produzione, nutrizione e diffusione di pesci di acque dolci più utili e ricercati;
7° agevolare l'opera del Governo nel ripopolamento delle acque dolci nazionali.
La Commissione è composta di esperti tecnici:
uno designato dalla Camera o dalle Camere di commercio della Provincia;
uno designato dal Consiglio provinciale;
da due a quattro scelti dal Ministero di agricoltura, dei quali almeno uno naturalista, e preferibilmente zoologo;
un pescatore di professione, designato dal prefetto.
I commissari vengono chiamati al loro ufficio con decreto ministeriale, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nomina il presidente.
Il presidente convoca la Commissione, sia su invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio o del prefetto giusta le corrispettive competenze, sia per propria iniziativa dandone preavviso al Ministero medesimo, al quale può presentare le proposte della Commissione, e deve partecipare i verbali delle adunanze del consesso.
In luogo delle Commissioni provinciali, il Ministero di agricoltura può, con suo decreto, tenendo presenti le dette norme, istituire Commissioni consimili per la pesca in un intero corso o bacino d'acqua, o all'uopo riunire due o più Commissioni provinciali, se ciò necessiti per coordinare l'opera di esse nell'interesse dell'industria pescareccia, nominando il presidente.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 7 giugno 1923, n. 1419 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Commissioni distrettuali e compartimentali per la pesca marittima e quelle provinciali per la pesca fluviale e lacuale, create rispettivamente con gli articoli 15 del regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e 25 del regolamento sulla pesca lacuale e fluviale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono soppresse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-25