RegolamentoTitolo I

Art. 19

In vigore dal 1 gen 1956
È vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino a corso di acqua senza averne ottenuto il permesso. Il presidente della Giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca. Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-19

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