Regolamento›Titolo I
Art. 15
In vigore dal 1 gen 1956
Il Ministero di agricoltura, su proposta del Prefetto, e sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pasca, potrà proibire:
a) qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca di taluna specie abbia importanza prevalente e le torni necessario questo modo di tutela, e ciò pel periodo di divieto relativo alla specie medesima;
b) per quel tratto di tempo che sarà riconosciuto opportuno, ma che non potrà essere superiore a tre anni, qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali si sieno eseguite, o sieno in corso, opere di ripopolamento;
c) per tutto il tempo che stimerà opportuno, la pesca di una data specie, nel caso che se ne palesi una straordinaria diminuzione per mortalità o per altra causa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-15