Regolamento›Titolo I
Art. 17
In vigore dal 19 feb 1915
Coloro i quali (compresi pure gli esercenti le risaie previste nell' del presente regolamento), per scopi scientifici, o di piscicoltura, intendono valersi delle facoltà concesse dall' della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare i propositi anzidetti al prefetto della Provincia, il quale, tenuto conto della importanza delle singole domande, prescriverà le norme da osservare, perché l'esercizio della facoltà medesima non sia rivolto ad altro fine.
Il prefetto rilascerà al richiedente un permesso, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi; egli ne darà immediatamete notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed agli agenti della pubblica forza.
Agli Istituti e stabilimenti governativi il permesso sarà dato direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale stabilirà le norme da osservare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-17