RegolamentoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 19 feb 1915
Le disposizioni a tutela della pescosità contenute negli della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e le sanzioni penali e procedurali previste dagli della legge medesima, si applicano anche alle acque di proprietà privata, che siano collegate naturalmente od artificialmente con acque pubbliche. In esecuzione degli della detta legge si applicano alle medesime acque gli lettera c), 16, 17, 18, 19, 20, 22, e le corrispondenti sanzioni penali del presente regolamento. Alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso si applicano soltanto l' della detta legge e gli , e le corrispondenti sanzioni penali, del presente regolamento, e inoltre quelle disposizioni di carattere locale che, in conformità del successivo , consentissero eccezioni agli , o vi apportassero aggiunte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-3

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