RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 19 feb 1915
Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse. Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali di pesca. Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare d'ordine del prefetto medesimo. Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti. In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-2

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