Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 19 feb 1915
In caso di concessioni di derivazioni d'acqua, a scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se occorra prescrivere ai concessionari scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco di canali di presa, ed altre misure a tutela degl'interessi della pesca. A tal uopo sentirà la Commissione provinciale di pesca, e l'Ufficio del genio civile, dopo di che, se si tratti di concessione d'acqua di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle opere, e per le clausole da inserire nel «disciplinare» di concessione, dandone subito partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del Ministero delle finanze o con decreto Reale, il prefetto nell'inviare gli atti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d'acqua pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela degl'interessi della pesca; tali norme saranno approvate con l'atto di concessione.
Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed allo scopo di conciliare gl'interessi della pesca con quelli delle altre industrie, il prefetto potrà - seguendo l'anzidetta istruttoria - emanare o proporre le su menzionate prescrizioni, ovvero ordinare o proporre la modificazione delle scale o degli altri manufatti, per la tutela della pescosità.
Contro i provvedimenti adottati, nella sua competenza, dal prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel termine indicato all'.
Storico versioni
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