RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 19 feb 1915
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, dichiarerà con suo decreto, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, quali sono in ciascuna Provincia le reti e gli altri attrezzi da pesca permessi, con la descrizione sommaria di essi e la designazione del tempo ed eventualmente delle località in cui possono essere adoperati, indicando per le reti consentite anche la misura minima delle maglie. Esso stabilirà pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con la unione o con il collegamento di parecchie reti, o parti di esse. Per le acque private che siano collegate con le pubbliche, potrà tuttavia il Ministero d'agricoltura, sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, concedere l'uso di reti o di attrezzi speciali, qualora vengano richiesti per le peculiari condizioni del luogo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-9

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