Regolamento›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 19 feb 1915
È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.
È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-11