RegolamentoTitolo I

Art. 16

In vigore dal 19 feb 1915
Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perché la pesca, la compra-vendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell' della legge sulla pesca, sono le seguenti: Trota di lago centimetri 30. Carpione id. 25. Trota di fiume id. 18. Coregono id. 30. Temolo id. 18. Pesce persico id. 15. Tinca id. 20. Carpa id. 30. Agone, alosa, cheppia, sardena id. 15. Storione id. 60. Anguilla id. 25. Gambero id. 7. Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-16

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