RegolamentoTitolo I

Art. 10

In vigore dal 1 gen 1956
La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità. Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le "lanche") durante i periodi di divieto previsti dall', i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca. I pesci freschi, indicati nell', quand'anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compra-vendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni della inibizione di pesca.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-10

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