Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 1 gen 1956
Gli stabilimenti industriali, qualora intendano versare i loro rifiuti nelle acque pubbliche, dovranno ottenerne speciale permesso dal prefetto, il quale, prima di concederlo, constaterà se le materie da far defluire siano per la qualità, o la quantità, o il modo di immissione, nocive alla pescosità, sentendo all'uopo il parere della Commissione provinciale di pesca, e, ove occorra, anche di altri consessi o persone specialmente competenti nei singoli casi e, se risultassero indispensabili, prescriverà i provvedimenti atti ad impedire gli eventuali danni alla industria della pesca, conciliando gl'interessi di questa con quelli delle altre industrie.
Queste disposizioni si applicano agli stabilimenti industriali che sorgano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; e la detta constatazione ed il conseguente provvedimento debbono aver luogo tanto nel tempo dell'impianto di questi nuovi stabilimenti industriali, quanto nel tempo di qualsiasi modificazione che in essi venga arrecata in relazione al versamento di materie nelle acque pubbliche, e parimente quando risulti che le cautele già adottate non siano riuscite sufficienti.
Rispetto agli stabilimenti industriali, già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano presentati reclami, è data facoltà al prefetto di emanare, con la procedura su indicata, i medesimi provvedimenti, conciliando gli interessi della pesca con quelli delle altre industrie.
Rispetto ai bacini e corsi di acqua dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della Commissione provinciale di pesca e della Camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perché essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987.
Resta sempre salva peraltro l'osservanza delle vigenti norme di polizia fluviale per quanto concerne la competenza sull'autorizzazione di opere interessanti i corsi d'acqua pubblica.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la, pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-5