RegolamentoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 1 gen 1956
È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso in conformità dell'; salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire pescaie ed altri simili manufatti. Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i "navigli", tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta "asciutta", completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi. È permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purchè non si occupi più della metà dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell', e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico; le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o «lanche». In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci. Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell' del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico. Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci. Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-7

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