Disciplinare
Art. 29
In vigore dal 19 set 1913
Le imprese dovranno curare, qualora intervenga una speciale prescrizione prefettizia, che, nella accettazione degli operai, si tenga conto anche delle esigenze igieniche, escludendo, in caso di epidemia, individui provenienti da località infette e previamente non sottoposti ad accurata disinfezione ed alle altre eventuali misure profilattiche del caso.
Dovranno, del pari, essere esclusi dai lavori sotterranei individui, che risultino affetti da anchilostomiasi od anemia dei minatori.
Spetterà al prefetto, su parere del medico provinciale, stabilire le norme per regolare, in maniera pratica e con giusto criterio, le esclusioni predette, in ogni caso in cui queste fossero reclamate dalle circostanze, a tutela della pubblica salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-29