Disciplinare
Art. 26
In vigore dal 19 set 1913
I sindaci, che siano a conoscenza di casi di malattia contagiosa in operai di un cantiere di opere pubbliche, o nelle loro famiglie, abitanti fuori del baraccamento, dovranno darne immediata notizia all'impresa, che ne informerà il proprio sanitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-26