Disciplinare
Art. 25
In vigore dal 19 set 1913
All'assistenza dei contagiosi, ricoverati nella baracca o locale di isolamento, deve provvedere l'autorità sanitaria comunale, salvo ogni questione riguardo alla competenza delle spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-25