Disciplinare
Art. 24
In vigore dal 19 set 1913
I medici, stipendiati dalle imprese, ai fini della esecuzione delle leggi sugli infortuni e sulla polizia delle miniere, debbono concorrere nell'adozione dei provvedimenti profilattici, ma non potranno essere obbligati a prestar servizio permanente in un locale di isolamento per contagiosi, per quanto funzionante nella zona del cantiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-24