Disciplinare
Art. 19
In vigore dal 19 set 1913
Si richiamano, per il servizio medico e di pronto soccorso, gli e seguenti della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, riguardanti la salubrità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e l'obbligo, da parte delle imprese di provvedere ai mezzi di soccorso necessari ed ai medicamenti, in ragione del numero degli operai.
Tra le sostanze da tenersi costantemente in deposito, dalle imprese, devonsi annoverare i disinfettanti e precisamente il sublimato corrosivo, l'acido fenico grezzo, la soda e la calce viva.
La quantità dei disinfettanti sarà determinata dal prefetto sulla proposta del medico provinciale, che stabilirà le norme per l'uso.
I recipienti contenenti il sublimato corrosivo, l'acido fenico e le sostanze medicinali tossiche, debbono essere tenuti sotto chiave e portare le indicazioni di «veleno».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-19