Disciplinare
Art. 18
In vigore dal 19 set 1913
Deve essere assicurato il funzionamento di una attiva ventilazione delle gallerie, in guisa che la corrente penetri e si diffonda in ogni parte, per evitare il ristagno eventuale di miscugli asfissianti in punti non percorsi dalla corrente ventilatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-18