Disciplinare

Art. 21

In vigore dal 19 set 1913
Dovrà sempre invocarsi dall'impresa l'intervento del sindaco, dell'ufficiale sanitario e dell'autorità locale di pubblica sicurezza del cantiere per i solleciti, opportuni provvedimenti, ogni qualvolta siasi constatata l'introduzione e lo smercio nel cantiere di sostanze alimentari guaste, adulterate, avariate o comunque sospette insalubri, specialmente da parte di venditori ambulanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-21

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