Art. 21
Disciplinare

Art. 21

21 / 32
In vigore dal 19 set 1913
Dovrà sempre invocarsi dall'impresa l'intervento del sindaco, dell'ufficiale sanitario e dell'autorità locale di pubblica sicurezza del cantiere per i solleciti, opportuni provvedimenti, ogni qualvolta siasi constatata l'introduzione e lo smercio nel cantiere di sostanze alimentari guaste, adulterate, avariate o comunque sospette insalubri, specialmente da parte di venditori ambulanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-21