Disciplinare
Art. 22
In vigore dal 19 set 1913
Le imprese, che siano a conoscenza di casi, anche solo sospetti, di ileo-tifo, tifo esantematico, vaiuolo, vaiuoloide, scarlattina, difterite, meningite epidemica, colera, peste bubbonica ed anchilostomiasi od anemia dei minatori, o di altre infezioni, da indicarsi dal prefetto, sviluppatesi fra gli operai, o rispettive famiglie, dimoranti nel cantiere, dovranno farne immediata denuncia all'ingegnere dirigente i lavori od al sindaco.
Tale denuncia non esime il medico dell'impresa dall'obbligo derivante dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.
È obbligatoria anche la denuncia delle malattie infettive diffusive, accertate o sospette e dei casi di morte improvvisa di animali del cantiere, non riferibili a malattia comune già accertata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-22