Disciplinare

Art. 22

In vigore dal 19 set 1913
Le imprese, che siano a conoscenza di casi, anche solo sospetti, di ileo-tifo, tifo esantematico, vaiuolo, vaiuoloide, scarlattina, difterite, meningite epidemica, colera, peste bubbonica ed anchilostomiasi od anemia dei minatori, o di altre infezioni, da indicarsi dal prefetto, sviluppatesi fra gli operai, o rispettive famiglie, dimoranti nel cantiere, dovranno farne immediata denuncia all'ingegnere dirigente i lavori od al sindaco. Tale denuncia non esime il medico dell'impresa dall'obbligo derivante dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. È obbligatoria anche la denuncia delle malattie infettive diffusive, accertate o sospette e dei casi di morte improvvisa di animali del cantiere, non riferibili a malattia comune già accertata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-22

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Art. 22 Col quale sono approvate le unite norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo