Disciplinare

Art. 20

In vigore dal 19 set 1913
In caso di pericolo di importazione o di diffusione di malattie epidemico-contagiose, potrà, dal prefetto, su proposta del medico provinciale, essere reso obbligatorio il pronto allestimento di una baracca di isolamento. I cantieri di oltre mille persone, tra operai e rispettive famiglie, dovranno essere, senz'altro, provvisti di tale baracca o locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-20

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