Disciplinare
Art. 15
In vigore dal 19 set 1913
In galleria si adotteranno, per norma generale, o latrine a bottini mobili, razionalmente costruiti e. bene adatti per il trasporto, da ubicarsi in punti opportuni; ovvero latrine fisse, per il solo caso in cui fosse riconosciuto preferibile, per speciali, favorevoli condizioni, utilizzare qualche punto asciutto, bene aereato e poco frequentato della galleria.
Potrà prescriversi, dalla autorità competente, che le latrine a bottini mobili, e quelle fisse siano costruite secondo un dato modello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-15