Disciplinare

Art. 12

In vigore dal 19 set 1913
Ogni cantiere per lavori in galleria deve essere dotato di un numero adeguato di bagni a doccia con acqua pulita e riscaldabile. Siano evitati i bagni in riviere e fossati, ove sboccano fogne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-12

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Art. 12 Col quale sono approvate le unite norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo