Disciplinare
Art. 9
In vigore dal 19 set 1913
In galleria, l'acqua potabile, quando non sia fornita da buone sorgenti, messe in luce con l'opera di scavo, dovrà essere provveduta mediante trasporto con carrelli-cisterne ovvero botti, o botticelle portatili, di dimensioni adeguate.
Dai detti recipienti l'acqua non dovrà potersi estrarre che mediante cannula a rubinetto, e questo sarà costruito in guisa che non riesca possibile accostarvi le labbra per bere.
Potrà prescriversi dall'autorità competente che i recipienti pel trasporto dell'acqua e le tazze per bere siano a foggia determinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-9