Disciplinare
Art. 5
In vigore dal 19 set 1913
Le acque di pozzo non potranno essere estratte con secchie, ma esclusivamente a mezzo di pompa, ed il pozzo dovrà essere chiuso in guisa che non sia possibile contaminare in alcun modo l'acqua raccolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-5