Disciplinare
Art. 1
In vigore dal 19 set 1913
DISCIPLINARE.
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Le baracche di abitazione devono essere ben distribuite, di buona costruzione, con sufficienti aperture per una attiva ventilazione, con idonei mezzi di riscaldamento, ove del caso, e di ampiezza tale da assicurare almeno mc. 9 per ogni adulto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-1