Disciplinare
Art. 4
In vigore dal 19 set 1913
Le acque di scaturigine dovranno essere protette, dalla sorgente alle bocche di erogazione, con adeguate opere di presa e di conduttura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-4