Disciplinare

Art. 4

In vigore dal 19 set 1913
Le acque di scaturigine dovranno essere protette, dalla sorgente alle bocche di erogazione, con adeguate opere di presa e di conduttura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo