Disciplinare
Art. 9
9 / 32In vigore dal 19 set 1913
In galleria, l'acqua potabile, quando non sia fornita da buone sorgenti, messe in luce con l'opera di scavo, dovrà essere provveduta mediante trasporto con carrelli-cisterne ovvero botti, o botticelle portatili, di dimensioni adeguate.
Dai detti recipienti l'acqua non dovrà potersi estrarre che mediante cannula a rubinetto, e questo sarà costruito in guisa che non riesca possibile accostarvi le labbra per bere.
Potrà prescriversi dall'autorità competente che i recipienti pel trasporto dell'acqua e le tazze per bere siano a foggia determinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-9