Disciplinare
Art. 14
In vigore dal 19 set 1913
Le latrine debbono essere in numero adeguato alla popolazione operaia.
Gioverà, poi, quando non sia possibile altro metodo, adottare il sistema delle trincee, profonde non meno di m. 0,50, da servire per versarvi i vasi fecali delle abitazioni ed i rifiuti domestici.
L'ubicazione di dette trincee dovrà essere guidata da criteri d'igiene e di convenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-14