Disciplinare

Art. 28

In vigore dal 19 set 1913
La somministrazione del chinino, nelle località malariche, è regolata dagli articoli 157 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e dagli del citato regolamento 28 febbraio 1907, n. 61.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-28

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