Art. 1
In vigore dal 19 set 1913
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Visto il regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito disciplinare, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-rd-1