Disciplinare
Art. 30
In vigore dal 19 set 1913
Qualora nel cantiere si verificassero casi di vaiuolo, vaiuoloide, anchilostomiasi o di malattie esotiche, di carattere diffusivo (peste, colera), le imprese, in base a tassativa prescrizione prefettizia, cureranno la segnalazione della partenza dei propri operai al sindaco del Comune, ove ha sode il cantiere ed alla autorità locale di pubblica sicurezza indicando altresì il Comune, ove essi sono diretti, acciò possano, dalle predette autorità, essere preavvisati i Comuni di destinazione, per l'adozione delle necessarie misure precauzionali.
Le imprese dovranno coadiuvare l'ufficiale sanitario per le operazioni di pulizia personale degli operai partenti e di disinfezione dei loro effetti, quando del caso, non facendo luogo a pagamenti di mercedi a saldo, se non dopo adottate le misure igieniche suddette, sempre in base a speciale disposizione prefettizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-30