Art. 2

In vigore dal 19 set 1913
Il predetto disciplinare deve applicarsi nei cantieri di opere pubbliche che richiedano la formazione di villaggi, di operai il numero dei quali, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di cinquecento. Ove si tratti di opere da eseguirsi in galleria, o che richiedano escavazioni di gallerie, il disciplinare stesso deve applicarsi sempre quando il numero degli operai, comprese le rispettive famiglie, sia maggiore di trecento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-rd-2

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