Disciplinare
Art. 32
In vigore dal 19 set 1913
Il Ministero dei lavori pubblici curerà di notificare ai prefetti le opere pubbliche appaltate nella rispettiva giurisdizione.
Per l'esecuzione delle diposizioni igieniche contenute nel presente disciplinare provvede la direzione dei lavori sotto l'alta sorveglianza del prefetto.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-25;998#art-d-32