Testo unico›Capo II
Art. 75
Art. 163, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla o non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente autorizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-75