Testo unico›Titolo IV
Art. 79
Art. 37, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 18 apr 1918
Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato F), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtù degli articoli 93, 94 lett. c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).
Note all'articolo
- La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 79 del suddetto testo unico lo Stato continuera' a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi Canali e laghi compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 33 e 34 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (allegato F)".
- Il D.L. Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, convertito senza modificazioni dalla L. 6 luglio 1922, n. 926, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 79 del predetto testo unico e dall'art. 10 della citata legge 8 aprile 1915, n. 508, e cioe' sino al 27 gennaio 1921, lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico, o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione, le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, canali e laghi, compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 93 e 94, lettera C) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-79