Testo unico›Titolo IV
Art. 80
Art. 38, legge 2 gennaio 1910, n. 9.
In vigore dal 21 set 1913
Quando, anziché con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verrà dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-80