Art. 1

In vigore dal 21 set 1913
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l', lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico, È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. Il testo stesso sarà sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta - Leo - Nardi - Cattolica. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-rd-1

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