Testo unicoCapo II

Art. 77

Art. 41, lett. a), legge 2 gennaio 1910, n. 9.

In vigore dal 21 set 1913
Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precede articolo per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-77

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