Testo unicoCapo II

Art. 73

Ad. 161, legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata della autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-73

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