Testo unicoCapo II

Art. 72

Art. 160, legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione. È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-72

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