Testo unicoCapo II

Art. 70

Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i Comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.
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