Testo unicoCapo II

Art. 66

Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F.

In vigore dal 21 set 1913
Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere. Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-66

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