Testo unico›Capo II
Art. 71
Art. 159, legge 20 marzo 1865, alleg. F.
In vigore dal 21 set 1913
Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio di concessionari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-71