Testo unico›Capo II
Art. 74
Art. 162, legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 21 set 1913
I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi medianti preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959#art-tu-74